Sentenza n. 178 del 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018), promosso dalla Corte d’appello di Bologna, sezione prima penale, nel procedimento penale a carico di O. G., con ordinanza del 27 ottobre 2020, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 2021, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 5 luglio 2023.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2023 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2023.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 27 ottobre 2020 (reg. ord. n. 42 del 2021), la Corte d’appello di Bologna, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018).

La disposizione è censurata «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

Il giudice rimettente ritiene che tale omessa previsione contrasti con gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 17, paragrafo 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDCP), nonché con gli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, Cost.

1.1.– Il giudizio principale – di cui questa Corte ha più estesamente dato conto nella precedente ordinanza n. 217 del 2021 – concerne l’esecuzione di un mandato di arresto europeo ai fini all’esecuzione della pena, emesso il 13 febbraio 2012 dalla Pretura di Brașov (Romania) nei confronti di O. G., cittadino moldavo ma stabilmente radicato in Italia dal punto di vista familiare e lavorativo. Secondo quanto riferito dal giudice rimettente, O. G. è stato condannato in via definitiva, in Romania, alla pena di cinque anni di reclusione per i delitti di evasione fiscale e appropriazione indebita delle somme dovute per il pagamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, commessi in qualità di amministratore di una società a responsabilità limitata tra settembre 2003 e aprile 2004.

1.2.– Il giudice a quo osserva anzitutto che l’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, il quale enumera i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo finalizzato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, consente allo Stato di esecuzione del mandato di rifiutare la consegna della persona che sia cittadino, ovvero, pur senza esserlo, «dimori» o «risieda» nello Stato richiesto, laddove lo Stato di esecuzione si impegni a eseguire la pena o misura di sicurezza irrogate, conformemente al suo diritto interno. Tale possibilità mirerebbe a garantire un’effettiva funzione risocializzante della pena, rendendo possibile il mantenimento dei legami familiari e sociali.

Il medesimo obiettivo di risocializzazione del condannato ispirerebbe del resto anche l’art. 5, punto 3, della decisione quadro, che consente di subordinare l’esecuzione del mandato rilasciato ai fini dell’esercizio dell’azione penale, emesso nei confronti del «cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione», alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente irrogate nello Stato emittente.

Secondo il giudice rimettente, l’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, che traspone nell’ordinamento italiano l’art. 4, punto 6, della decisione quadro, ne avrebbe indebitamente ristretto l’ambito applicativo, in quanto la facoltà di rifiutare la consegna, in caso di mandato di arresto finalizzato all’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è limitata ai soli cittadini italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea, ad esclusione dei cittadini di paesi terzi. Questi ultimi non potrebbero scontare in Italia la pena inflitta nello Stato emittente, pur se dimostrino di avere instaurato saldi legami di natura economica, professionale o affettiva in territorio italiano.

In conseguenza di tale limitazione, la disposizione censurata si porrebbe al di fuori della lettera e della ratio ispiratrice dell’art. 4, punto 6, dell’indicata decisione quadro, così violando gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. Secondo il rimettente, infatti, rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se attuare o meno i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto. Qualora però decidano di trasporli nei rispettivi ordinamenti interni, essi sarebbero tenuti ad attenersi al contenuto della decisione quadro, che non distingue tra persone cittadine dello Stato di esecuzione, o persone ivi residenti o dimoranti.

Inoltre, imponendo la consegna anche di persone stabilmente radicate in Italia ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva all’estero, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con la finalità rieducativa della pena, sancita dall’art. 27, terzo comma, Cost., nonché con il diritto alla vita familiare dell’interessato, tutelato dall’art. 2 Cost. e dall’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 8 CEDU e 17, paragrafo 1, PIDCP, nonché dagli artt. 11 e ancora 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CDFUE.

Sarebbe, infine, irragionevole – e pertanto lesiva dell’art. 3 Cost. – la diversità di trattamento tra il cittadino di uno Stato terzo, stabilmente radicato in Italia e destinatario di un mandato di arresto rilasciato per l’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà – che, ai sensi dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, non può beneficiare del rifiuto della consegna e scontare in Italia la pena irrogata nello Stato emittente – e il cittadino di uno Stato terzo, parimenti radicato in Italia ma destinatario di un mandato d’arresto rilasciato ai fini dell’esercizio dell’azione penale – che invece potrebbe scontare in Italia la pena irrogata dallo Stato emittente all’esito del processo.

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

2.1.– Le questioni sarebbero anzitutto inammissibili:

– per l’inadeguata argomentazione in ordine al dedotto stabile radicamento in Italia di O. G.;

– per l’insufficiente motivazione circa il contrasto dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 con i parametri costituzionali evocati (peraltro richiamati in modo impreciso, riferendosi il dispositivo dell’ordinanza di rimessione agli artt. 3, 11, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., ed evocando invece la motivazione gli artt. 2, 11, e 117, primo comma, Cost.);

– per l’omesso tentativo di interpretare la disposizione censurata in modo conforme alla Costituzione.

2.2.– A parere dell’Avvocatura generale dello Stato le questioni sarebbero, in ogni caso, non fondate.

2.2.1.– Nel sistema della decisione quadro 2002/584/GAI, il possesso dello status di cittadino dell’Unione fonderebbe la possibilità, prevista dal censurato art. 18-bis, lettera r) (recte: comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, di rifiutare la consegna ai fini dell’esecuzione della pena della persona stabilmente residente o dimorante in Italia; sicché tale motivo di rifiuto si applicherebbe ai soli cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione (è citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 5-6 novembre 2019, n. 45190).

L’esclusione dei cittadini di paesi terzi dalla possibilità di invocare il motivo di rifiuto in questione non lederebbe l’art. 3 Cost., atteso che la possibilità di dare rilievo al radicamento sul territorio nazionale del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea si connette strettamente al fascio di diritti e libertà discendenti dalla cittadinanza dell’Unione.

2.2.2.– Le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI sarebbero inoltre da interpretare in ossequio al principio generale del riconoscimento reciproco delle decisioni (è citata Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 13 dicembre 2018, in causa C-514/17, Sut, paragrafo 28), sicché gli Stati membri non potrebbero estendere le ipotesi di rifiuto dell’esecuzione del mandato d’arresto oltre quelle delineate dalla decisione quadro, di cui l’ordinanza di rimessione non coglierebbe la ratio.

2.2.3.– Sarebbe poi insussistente la dedotta violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., poiché l’art. 4, punto 6, della decisione quadro, pur essendo volto a favorire il reinserimento sociale della persona ricercata, non potrebbe limitare la portata del principio del reciproco riconoscimento (sono richiamate Corte di giustizia, sentenze Sut e 6 ottobre 2009, in causa C-123/08, Wolzenburg). Il censurato art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, consentendo di rifiutare la consegna del cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione, ma non del cittadino di uno Stato terzo, avrebbe correttamente trasposto l’art. 4, punto 6.

Del resto, la formulazione di tale previsione sarebbe il frutto del controllo operato da questa Corte, con la sentenza n. 227 del 2010, circa il corretto ed esaustivo recepimento, sul punto, del diritto dell’Unione europea da parte del legislatore italiano.

La stessa Corte di giustizia avrebbe ribadito che il divieto di discriminazione in base alla nazionalità di cui all’art. 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) non si applica alle differenze di trattamento tra cittadini degli Stati membri e di paesi terzi, e che l’art. 21 TFUE, il quale accorda il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, non concerne i cittadini di paesi terzi (è richiamata Corte di giustizia, sentenza 2 aprile 2020, in causa C-897/19, Ruska Federacija).

2.2.4.– Quanto alla dedotta lesione del principio rieducativo, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che il reinserimento della persona condannata non costituisce lo scopo specificamente perseguito dalla decisione quadro 2002/584/GAI.

Del resto, mentre la capacità rieducativa della pena, che sia attuata in territorio italiano, potrebbe presumersi in relazione al cittadino italiano, essa dovrebbe essere dimostrata per il cittadino straniero, anche in considerazione del carattere non automatico della sua permanenza in Italia dopo l’esecuzione della pena.

2.2.5.– Non integrerebbe d’altronde un’irragionevole disparità di trattamento la differenza tra la disciplina posta dal censurato art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005 (che permette di rifiutare la consegna finalizzata all’esecuzione di pene o misure di sicurezza con riferimento ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione, ma non ai cittadini di paesi terzi) e quella recata, nella versione applicabile ratione temporis nel giudizio principale, dall’art. 19, comma 1, lettera c), della medesima legge (che invece consentiva, in relazione sia ai cittadini italiani e di altri Stati membri, sia a quelli di paesi terzi residenti o dimoranti in Italia, di subordinare la consegna finalizzata all’esercizio dell’azione penale, alla condizione che la pena o la misura di sicurezza eventualmente irrogate nello Stato di emissione siano scontate in Italia).

Sarebbe infatti diversa la finalità sottesa al mandato d’arresto processuale, e cioè quella di ridurre la celebrazione di procedimenti in absentia.

2.2.6.– Anche a prescindere da tale profilo, la nozione di residenza contemplata agli artt. 4, punto 6, e 5, punto 6 (recte: 5, punto 3), della decisione quadro 2002/584/GAI, e agli artt. 18-bis, comma 1, lettera c), e 19, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005 dovrebbe essere interpretata in conformità alla sentenza n. 227 del 2010 di questa Corte e, dunque, in modo da includere solo il cittadino italiano o il cittadino di altro Stato membro dell’Unione legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano, e non invece il cittadino di un paese terzo, sicché l’ambito applicativo di dette disposizioni verrebbe a coincidere.

3.– Con ordinanza n. 217 del 2021, questa Corte ha sospeso il giudizio e ha formulato alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«a) se l’art. 4, punto 6, della direttiva 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri, interpretato alla luce dell’art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell’art. 7 CDFUE, osti a una normativa, come quella italiana, che – nel quadro di una procedura di mandato di arresto europeo finalizzato all’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza – precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo;

b) in caso di risposta affermativa alla prima questione, sulla base di quali criteri e presupposti tali legami debbano essere considerati tanto significativi da imporre all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna».

4.– La Corte di giustizia ha fornito risposta a tali questioni pregiudiziali con sentenza del 6 giugno 2023 (in causa C-700/21, O. G.).

4.1.– La Corte di giustizia ha rammentato che gli Stati membri sono liberi di trasporre o meno, nel loro diritto interno, i motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo elencati all’art. 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, incluso quello di cui al punto 6; e possono altresì scegliere di limitare le situazioni nelle quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo, agevolando così la consegna delle persone ricercate, conformemente al principio del riconoscimento reciproco (paragrafi da 35 a 37 della sentenza).

Il margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono in sede di trasposizione dell’art. 4, punto 6, non è tuttavia illimitato (paragrafo 38), essendo essi tenuti, conformemente all’art. 1, paragrafo 3, al rispetto dei diritti e dei principi fondamentali di cui all’art. 6 TUE (paragrafo 39), tra cui il principio di uguaglianza davanti alla legge, garantito dall’art. 20 CDFUE (paragrafo 40), che si applica a tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, incluse le disparità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e quelli dei paesi terzi (paragrafo 41), ed «esige che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato» (paragrafo 42).

4.2.– La Corte di giustizia ha in proposito osservato che l’art. 4, punto 6, della decisione quadro «non opera alcuna distinzione a seconda che la persona destinataria del mandato d’arresto europeo, qualora non sia cittadina dello Stato membro di esecuzione, sia o meno cittadina di un altro Stato membro», subordinando l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa ivi previsto unicamente alla duplice condizione che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda, e che tale Stato si impegni a eseguire esso stesso la pena o la misura di sicurezza per la quale il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato (paragrafo 46).

Per quanto attiene alla condizione di residenza o dimora, secondo la Corte di giustizia il cittadino di un paese terzo che risieda nello Stato di esecuzione (ossia vi abbia stabilito la propria residenza effettiva) o ivi dimori – avendo acquisito con tale Stato, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata, legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza – si trova in una situazione comparabile a quella del cittadino di tale Stato membro o del cittadino di un altro Stato membro che dimori o risieda in detto Stato membro (paragrafo 47). Né la condizione di impegno da parte dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena privativa della libertà irrogata nei confronti della persona ricercata si atteggia in modo diverso per il cittadino di un paese terzo e per il cittadino dell’Unione (paragrafo 48).

4.3.– Dopo aver rammentato che l’obiettivo perseguito dall’art. 4, punto 6, della decisione quadro consiste nell’aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata che abbia scontato la pena cui è stata condannata, la Corte di giustizia ha osservato che i cittadini dell’Unione e i cittadini di paesi terzi che soddisfano la condizione di residenza o dimora nello Stato dell’esecuzione «potrebbero, fatte salve le verifiche che spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione effettuare, disporre di possibilità di reinserimento sociale comparabili» (paragrafo 49). Dunque «si deve ritenere che, ai fini dell’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale disposizione, tali persone possano trovarsi in una situazione comparabile, qualora presentino un grado di integrazione certo nello Stato membro di esecuzione» (paragrafo 50).

Ne consegue che «una normativa nazionale volta a trasporre l’articolo 4, punto 6 […] non può essere considerata conforme al principio di uguaglianza davanti alla legge sancito all’articolo 20 della Carta se tratta in maniera diversa, da un lato, i propri cittadini e gli altri cittadini dell’Unione e, dall’altro, i cittadini di paesi terzi, negando a questi ultimi, in maniera assoluta e automatica, il beneficio del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo previsto da tale disposizione, anche qualora essi dimorino o risiedano nel territorio di tale Stato membro e senza che si tenga conto del loro grado di integrazione nella società di detto Stato» (paragrafo 51).

4.4.– Ancora, secondo la Corte di giustizia, gli Stati membri ben possono, in sede di trasposizione della decisione quadro, subordinare la possibilità, per i cittadini di paesi terzi, di beneficiare del motivo di non esecuzione di cui all’art. 4, punto 6, al requisito della residenza o dimora continuativa per un periodo di tempo minimo, «purché tale condizione non ecceda quanto necessario a garantire che la persona ricercata presenti un grado di integrazione certo nello Stato membro di esecuzione» (paragrafo 52).

Non è invece possibile escludere il cittadino di un paese terzo, in maniera assoluta e automatica, dal beneficio di tale motivo di non esecuzione, senza lasciare all’autorità giudiziaria alcun margine di discrezionalità e impedendole dunque di «valutare, tenuto conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, se i legami di tale persona con lo Stato membro di esecuzione siano sufficienti affinché l’obiettivo del reinserimento sociale perseguito da tale disposizione possa essere meglio raggiunto ove detta persona sconti la sua pena in tale Stato membro» (paragrafo 56).

4.5.– La Corte di giustizia ha dunque risposto alla prima questione rivoltale da questa Corte affermando «l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, in combinato disposto con il principio di uguaglianza davanti alla legge, sancito all’articolo 20 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, volta a trasporre tale articolo 4, punto 6, che esclude in maniera assoluta e automatica dal beneficio del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo previsto da tale disposizione qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio di tale Stato membro, senza che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa valutare i legami di tale cittadino con detto Stato membro» (paragrafo 58 e dispositivo).

4.6.– Quanto alla seconda questione, la Corte di giustizia ha sottolineato che, una volta soddisfatte le condizioni di residenza o dimora, e di esecuzione della pena o misura di sicurezza sul territorio nazionale, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione «deve ancora valutare se sussista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena o la misura di sicurezza inflitta nello Stato membro emittente sia eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione» (paragrafo 60).

Tale valutazione va effettuata in base a «tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione della persona ricercata, idonei a indicare se esistano tra tale persona e lo Stato membro di esecuzione legami che consentano di constatare che detta persona è sufficientemente integrata in tale Stato e che, pertanto, l’esecuzione, nello Stato membro di esecuzione, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirà alla realizzazione dell’obiettivo di reinserimento sociale perseguito [dall’]articolo 4, punto 6» (paragrafo 61).

Occorre in particolare tenere conto degli elementi indicati dal considerando n. 9 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008 (relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea) – che parimenti persegue, al suo art. 25, l’obiettivo del reinserimento sociale del condannato: paragrafo 63 – ossia «in sostanza», «l’attaccamento della persona allo Stato membro di esecuzione, nonché la circostanza che tale Stato membro costituisce il centro della sua vita familiare e dei suoi interessi, tenuto conto, in particolare, dei suoi legami familiari, linguistici, culturali, sociali o, ancora, economici con detto Stato» (paragrafo 62).

La Corte di giustizia ha precisato che «ove la persona ricercata abbia stabilito il centro della sua vita familiare e dei suoi interessi nello Stato membro di esecuzione, si deve tenere conto del fatto che il reinserimento sociale di tale persona dopo che essa vi ha scontato la sua pena è favorito dal fatto che essa può mantenere contatti regolari e frequenti con la famiglia e i congiunti» (paragrafo 64) e che «occorre tenere conto anche della natura, della durata e delle condizioni di soggiorno» del cittadino di paese terzo nello Stato membro di esecuzione (paragrafo 65).

Tali elementi – che possono essere presi in considerazione già in fase di esame della condizione di residenza o dimora nello Stato di esecuzione (paragrafo 66) – vanno nuovamente valutati per verificare la sussistenza di «un legittimo interesse» all’esecuzione della pena o misura di sicurezza in tale Stato, «in particolare quando il soggiorno dell’interessato nello Stato membro di esecuzione derivi dallo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, previsto dalla direttiva 2003/109», atteso che tale status «costituisce […] un forte indizio del fatto che i legami stabiliti dalla persona ricercata con lo Stato membro di esecuzione sono sufficienti a giustificare il rifiuto di eseguire il mandato d’arresto europeo» (paragrafo 67).

La Corte di giustizia ha dunque risposto alla seconda questione dichiarando che «l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che: per valutare se occorra rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti del cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio dello Stato membro di esecuzione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistano, tra quest’ultimo e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l’esecuzione, in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirà ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro» (paragrafo 68 e dispositivo).

Considerato in diritto

1.– Con l’ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n. 42 del 2021), la Corte d’appello di Bologna, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge 117 del 2019, «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

Per quanto il giudice rimettente formuli apparentemente le questioni con riferimento all’intero art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, dal contesto dell’ordinanza di rimessione risulta evidente che a essere censurata è in realtà la sola previsione di cui al comma 1, lettera c), di tale disposizione, la quale – nella formulazione applicabile ratione temporis al giudizio principale – consente in via generale di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto emesso «ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». A essere censurata è, in particolare, la mancata estensione di tale motivo di rifiuto alla situazione del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea, che tuttavia abbia legittimamente ed effettivamente dimora o residenza nel territorio italiano.

Secondo il giudice rimettente, tale mancata estensione contrasterebbe con gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, all’art. 7 CDFUE, all’art. 8 CEDU e all’art. 17, paragrafo 1, PIDCP, nonché con gli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, Cost.

2.– Le questioni sono ammissibili.

2.1.– Non è fondata, in effetti, la prima eccezione formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, concernente l’allegato difetto di motivazione, da parte del giudice rimettente, circa lo stabile radicamento in Italia della persona ricercata.

Come già osservato nell’ordinanza n. 217 del 2021 (punto 5 del Considerato in diritto), il giudice a quo motiva infatti in modo sintetico, ma non implausibile, circa tale stabile radicamento.

2.2.– Neppure è fondata la seconda eccezione, relativa alla insufficiente motivazione circa il contrasto tra la disposizione censurata e i parametri costituzionali e sovranazionali evocati.

L’ordinanza infatti argomenta in maniera stringata ma del tutto comprensibile le ragioni del dedotto contrasto, riconducibili ad avviso del giudice rimettente: a) alla non corretta trasposizione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro; b) all’irragionevole disparità di disciplina tra il mandato di arresto finalizzato all’esecuzione della pena e quello finalizzato a consentire la partecipazione al processo in uno Stato estero dell’interessato; c) al pregiudizio alla funzione rieducativa della pena; d) alla violazione del rispetto della vita privata e familiare dello straniero.

2.3.– Né, infine, è fondata l’eccezione di omesso tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata.

Il giudice rimettente osserva infatti, del tutto plausibilmente, che il tenore letterale della disposizione non consente all’autorità giudiziaria italiana di rifiutare la consegna di una persona residente non cittadina dell’Unione, per consentirle di scontare la pena in Italia.

3.– Si deve altresì escludere la necessità di una restituzione degli atti per una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione alla luce dello ius superveniens, rappresentato dalle modifiche apportate alla disposizione censurata (l’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005) e a quella assunta dal rimettente quale tertium comparationis (l’art. 19 della medesima legge) ad opera, rispettivamente, degli artt. 15, comma 1, e 17, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117). E ciò per le ragioni già illustrate nell’ordinanza n. 217 del 2021 (punti 4 e 5 del Considerato in diritto), che debbono intendersi qui integralmente richiamate.

4.– Le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché all’art. 27, terzo comma, Cost.

4.1.– L’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI prevede un motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo allorché esso sia stato emesso «ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».

4.2.– Nella versione applicabile ratione temporis nel procedimento principale, il censurato art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005 prevedeva che la corte di appello potesse rifiutare la consegna «se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

La disposizione censurata, dunque, consentiva alla corte d’appello di rifiutare la consegna soltanto di cittadini italiani, ovvero di cittadini di altro Stato membro residenti o dimoranti in Italia; escludendo con ciò implicitamente – ma inequivocabilmente – i cittadini di paesi terzi, pur se legittimamente ed effettivamente residenti o dimoranti in Italia.

4.3.– Il giudice rimettente ritiene che tale esclusione, operata dal legislatore italiano in sede di trasposizione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro, ne abbia indebitamente ristretto l’ambito applicativo, con ciò violando gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

Inoltre, impedendo al cittadino di paese terzo già stabilmente radicato nel territorio italiano di scontare la propria pena detentiva in Italia, la disposizione censurata violerebbe, assieme, la finalità rieducativa della pena, imposta dall’art. 27, terzo comma, Cost., e il diritto alla vita privata e familiare dell’interessato, tutelato dagli artt. 7 CDFUE, 8 CEDU e 17, paragrafo 1, PIDCP, tutti vincolanti nell’ordinamento italiano in forza dell’art. 117, primo comma, Cost. (nonché, per ciò che concerne l’art. 7 CDFUE, dello stesso art. 11 Cost.).

4.4.– Nella precedente ordinanza n. 217 del 2021 questa Corte, in sostanziale condivisione della prospettiva del giudice rimettente, ha chiesto anzitutto alla Corte di giustizia se sia compatibile con l’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI – interpretato alla luce dell’art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro e dell’art. 7 CDFUE – una disciplina, come quella posta dalla disposizione censurata, che precluda in maniera assoluta e automatica alle autorità giudiziarie di esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di paesi terzi che dimorino o risiedano sul suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest’ultimo.

Nell’ordinanza menzionata, questa Corte ha in particolare sottolineato che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, l’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI è funzionale ad accrescere le opportunità di reinserimento sociale del condannato nel territorio rispetto al quale questi ha già legami significativi; finalità, quest’ultima, che è del resto alla base anche della disciplina posta dalla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio sul reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, la quale si applica tanto ai cittadini degli Stati membri dell’Unione, quanto a cittadini di Stati terzi (punto 8.3. del Considerato in diritto).

Inoltre, questa Corte ha osservato come la consegna di una persona, saldamente radicata nel territorio dello Stato richiesto, ad altro Stato perché sia ivi sottoposta all’esecuzione di una pena detentiva potrebbe determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, riconosciuto in particolare dall’art. 7 CDFUE e dall’art. 8 CEDU, i quali tutelano l’interesse della persona a che non siano recisi i propri legami familiari, affettivi e sociali stabiliti nel territorio dello Stato in cui abitualmente risiede o dimora; e ciò anche in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale l’esecuzione di una pena detentiva a grande distanza dalla residenza familiare del condannato può comportare la violazione dell’art. 8 CEDU, in ragione della conseguente difficoltà, per il detenuto e per i suoi familiari, di mantenere regolari e frequenti contatti, a loro volta importanti rispetto alle finalità risocializzanti della pena (punti 8.4. e 8.5. del Considerato in diritto).

Nella medesima ordinanza n. 217 del 2021, infine, questa Corte ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare – nell’ipotesi in cui ritenesse effettivamente incompatibile l’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI con una disciplina come quella censurata dal giudice rimettente – sulla base di quali criteri e presupposti i legami del cittadino di paese terzo con il territorio italiano debbano essere considerati tanto significativi, da imporre all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna.

4.5.– Nella sentenza O. G. del 6 giugno 2023 (più ampiamente supra, punto 4 del Ritenuto in fatto), la Corte di giustizia ha anzitutto rammentato che il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri nel trasporre i motivi di non esecuzione facoltativa della consegna indicati nell’art. 4 – ivi incluso quello di cui al punto 6 – della decisione quadro 2002/584/GAI è limitato dalla necessità di rispettare i diritti fondamentali della persona ricercata, come risulta del resto dall’art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro.

Fra tali diritti fondamentali – ha proseguito la Corte di giustizia – va annoverato il rispetto del principio di uguaglianza di fronte alla legge, garantito dall’art. 20 CDFUE, che si applica allo stesso modo alle persone cittadine e non cittadine di uno Stato dell’Unione. Tale principio esige – non diversamente, del resto, dall’art. 3 Cost. – «che situazioni comparabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato» (paragrafo 42 della sentenza).

Poiché, come già sottolineato in varie precedenti sentenze, il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’art. 4, punto 6, della decisione quadro è funzionale ad accrescere le possibilità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta che questa abbia scontato la pena, la Corte di giustizia ha osservato che i cittadini dell’Unione e i cittadini di Stati terzi che «presentino un grado di integrazione certo» nello Stato di esecuzione si trovano «in una situazione comparabile» quanto alle possibilità di rieducazione nello Stato medesimo (paragrafi 49 e 50).

Da ciò deriva, secondo la Corte di giustizia, l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina di uno Stato membro che tratti in modo diverso i propri cittadini, quelli di altro Stato membro e quelli di Stati terzi, negando in modo assoluto e automatico a questi ultimi il beneficio del motivo di non esecuzione del mandato di arresto facoltativo previsto dall’art. 4, punto 6, e precludendo così all’autorità giudiziaria competente di valutare caso per caso se la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, dimori o risieda nel territorio del proprio Stato, e se – in caso affermativo – i suoi legami con quest’ultimo Stato siano tanto significativi da far ritenere che l’obiettivo del suo reinserimento sociale possa essere meglio raggiunto ove la pena sia eseguita nel medesimo Stato (paragrafi 56 e 57 e dispositivo).

Rispondendo alla seconda questione posta da questa Corte, la Corte di giustizia ha poi precisato che – nel procedere alla valutazione caso per caso appena indicata – l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrà valutare, in particolare, gli elementi indicati dal considerando n. 9 della decisione quadro 2008/909/GAI sul reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive, e in particolare «l’attaccamento della persona allo Stato membro di esecuzione, nonché la circostanza che tale Stato membro costituisce il centro della sua vita familiare e dei suoi interessi, tenuto conto, in particolare, dei suoi legami familiari, linguistici, culturali, sociali o, ancora, economici con detto Stato» (paragrafo 62), alla luce dell’opportunità che la persona condannata possa «mantenere contatti regolari e frequenti con la famiglia e i congiunti» al fine di favorire il suo reinserimento sociale (paragrafo 64).

La Corte ha, dunque, concluso che «l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che: per valutare se occorra rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti del cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio dello Stato membro di esecuzione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistano, tra quest’ultimo e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l’esecuzione, in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirà ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro» (paragrafo 68 e dispositivo).

4.6.– I chiarimenti interpretativi forniti dalla Corte di giustizia in seguito al rinvio pregiudiziale operato da questa Corte con l’ordinanza n. 217 del 2021 confermano dunque i dubbi di incompatibilità con lo stesso diritto dell’Unione – oltre che con la Costituzione italiana – della disciplina censurata.

L’esclusione assoluta e automatica del cittadino di uno Stato terzo dal beneficio del rifiuto della consegna per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza subordinata all’impegno a eseguire detta pena o misura in Italia – beneficio di cui godono, invece, tanto il cittadino italiano, quanto, a determinate condizioni, il cittadino di altro Stato membro – è stato ritenuto dalla Corte di giustizia incompatibile con il principio di uguaglianza di fronte alla legge sancito dall’art. 20 CDFUE e, dunque, con lo stesso art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, letto alla luce dell’art. 1, paragrafo 3, della medesima decisione quadro, che riafferma l’obbligo di rispettare «i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea» nell’esecuzione della stessa.

Da ciò deriva immediatamente la contrarietà della disciplina censurata agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI.

Inoltre, tale disciplina contrasta con la finalità rieducativa della pena imposta dall’art. 27, terzo comma, Cost. – finalità, del resto, cui la stessa Corte di giustizia si richiama, sottolineando che il reinserimento sociale della persona condannata rappresenta la ratio ispiratrice del motivo di non esecuzione facoltativa di cui all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, di cui l’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005 costituisce specifica trasposizione nell’ordinamento italiano. L’esecuzione all’estero della pena o di una misura di sicurezza inflitta o disposta a carico di una persona che abbia saldamente stabilito in Italia le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finisce, infatti, per ostacolare gravemente, una volta terminata l’esecuzione della pena e della misura, il reinserimento sociale della persona, cui esse debbono tendere per mandato costituzionale (sul necessario orientamento alla risocializzazione anche delle misure di sicurezza, oltre che delle pene, sentenza n. 22 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto).

Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente.

5.– Alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia, a tali vulnera deve essere posto rimedio affidando all’autorità giudiziaria dell’esecuzione – e dunque, nell’ordinamento italiano, alla corte d’appello competente in forza dell’art. 5 della legge n. 69 del 2005 – il compito di valutare se la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, effettivamente (e legittimamente) abbia residenza o dimora nel territorio italiano, e se – in caso affermativo – essa risulti «sufficientemente integrata» (sentenza O. G., paragrafi 61 e 68) nello Stato italiano, sì da imporre che l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in Italia, in modo da non pregiudicare la funzione rieducativa di detta pena o misura.

La valutazione relativa a tale sufficiente integrazione dovrà, a sua volta, essere effettuata tenendo conto dei criteri indicati dalla stessa Corte di giustizia al paragrafo 68 della sentenza O. G. e reiterati nel dispositivo: e dunque dei «legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici» che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato italiano, nonché della natura, della durata e delle condizioni del suo soggiorno in Italia.

Un rilievo importante in questa valutazione, infine, dovrà essere riconosciuto al possesso, da parte della persona ricercata, dello status di soggiornante di lungo periodo, previsto dalla direttiva 2003/109/CE e dall’art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): status che la stessa sentenza O. G. afferma costituire «un autentico strumento di integrazione sociale», costituente come tale «un forte indizio del fatto che i legami stabiliti dalla persona ricercata con lo Stato membro di esecuzione sono sufficienti a giustificare il rifiuto di eseguire il mandato d’arresto europeo» (paragrafo 67).

In definitiva, l’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge n. 117 del 2019, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi appena precisati, sempre che la corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia.

6.– Come sopra rammentato (punto 3 del Considerato in diritto), la disposizione censurata è stata modificata dal d.lgs. n. 10 del 2021. Il suo contenuto normativo è oggi confluito nel comma 2 dell’art. 18-bis, che testualmente prevede: «[q]uando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno».

Tale disposizione è affetta, da un lato, dal medesimo vizio di legittimità costituzionale che inficiava il previgente art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 69 del 2005, non prevedendo alcun motivo di rifiuto a favore del cittadino di uno Stato terzo che pure risulti risiedere legittimamente ed effettivamente nel territorio italiano. Il che giustifica una pronuncia di illegittimità consequenziale di tale nuova disposizione, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Dall’altro lato, la disposizione oggi vigente prevede però, per l’ipotesi in cui la persona ricercata sia cittadina di altro Stato membro dell’Unione, che la sua consegna ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale possa essere rifiutata dalla corte d’appello soltanto quando essa risieda o dimori legittimamente ed effettivamente nel territorio italiano «da almeno cinque anni».

Al riguardo, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, uno Stato membro ben può subordinare la possibilità del rifiuto della consegna di una persona cittadina di altro Stato membro, ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, alla condizione che tale persona abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nello Stato di esecuzione (sentenza Wolzenburg, paragrafo 74).

La sentenza O. G. ha, ora, chiarito che un’analoga condizione per il rifiuto della consegna può essere prevista dallo Stato membro anche con riferimento alla situazione di un cittadino di uno Stato terzo, purché essa «non ecceda quanto necessario a garantire che la persona ricercata presenti un grado di integrazione certo nello Stato membro di esecuzione» (paragrafo 52).

L’esigenza di uguaglianza di trattamento tra cittadino di altro Stato membro e cittadino di uno Stato terzo, su cui si impernia l’intera sentenza O. G., vieta evidentemente che a quest’ultimo possa essere riservato un trattamento più favorevole di quello (legittimamente) riservato dal legislatore nazionale al cittadino di altro Stato membro.

Conseguentemente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale che investe la nuova formulazione dell’art. 18-bis deve essere limitata alla situazione in cui la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, sia legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni.

Ai sensi dunque dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 10 del 2021, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi poc’anzi precisati, sempre che la corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall’art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018), nella parte in cui non prevede che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nella formulazione introdotta dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117), nella parte in cui non prevede che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2023